Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero

 

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in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, e ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del citato libro secondo del medesimo codice, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

              2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

              3) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

              4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, primo comma, e 319;

              5) 321 (pene per il corruttore);

              6) 353 (turbata libertà degli incanti) e 354 (astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

              8) 371 (falso giuramento della parte);

              9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

 

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              10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal terzo comma, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

              11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

              12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

              13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

              14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

              15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

              16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

              17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;

              18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

              20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

              21) 501-bis, (manovre speculative su merci);

              22) 589 (omicidio colposo), secondo comma, e 590 (lesioni personali colpose), commi secondo e terzo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o

 

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secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

              23) 595 (diffamazione), terzo comma, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

              24) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

              25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;

              26) 644 (usura);

              27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

              28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

          d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

          e) ai reati previsti:

              1) dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

              2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), delle disposizioni legislative e regolamentari di materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

              3) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive

 

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modificazioni, e dall'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

              5) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modificazioni;

              7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

              8) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

              9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

              10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

              11) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

              12) dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall'articolo 178 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

 

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